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Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio, D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/ 2020, ha introdotto delle novità inerenti al beneficio fiscale legato ad alcuni interventi atti al miglioramento del proprio edificio residenziale, c.d. Superbonus. In particolare, la normativa prevede il diritto alla detrazione dalle imposte sui redditi delle spese sostenute, con un’aliquota del 110% dell’importo speso per specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento della prestazione antisismica degli edifici residenziali.

È stata inoltre introdotta la possibilità di usufruire del beneficio fiscale in diverse modalità, come contributo anticipato, come credito d’imposta cedibile a terzi e come consueta detrazione fiscale sul reddito delle persone fisiche.

SI COMUNICA CHE L’ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI CESSIONE DEL CREDITO E’ AL MOMENTO SOSPESA FINO A NUOVA COMUNICAZIONE

Nelle suddette emanazioni legislative si fa riferimento a due Macrocategorie:

Interventi Trainanti, detraibili per il 110% del loro importo di spesa sostenuta con recupero fiscale in 5 anni:

  • isolamento termico
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione
  • interventi antisismici

Interventi Trainati, già detraibili , ma per i quali può essere estesa l’aliquota di detrazione al 110% del loro importo con recupero fiscale in 5 anni, se svolti congiuntamente ad almeno un intervento trainante:

  • efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
  • installazione colonnine ricarica veicoli elettrici

Rimangono applicabili ed invariate le detrazioni previste per tutti gli altri interventi non compresi negli Interventi Trainanti e Interventi Trainati oggetto della Legge 77/2020 (esempio: bonus legati alla ristrutturazione, c.d. Bonus Facciate), i c.d. Interventi Ordinari.

I soggetti che possono usufruire del beneficio fiscale, c.d. Superbonus, sono:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) – Superbonus esteso fino al 30/ 06/ 2022;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale/volontariato;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • Imprese esecutrici dei lavori che hanno acquisito il credito d’imposta con lo “sconto in fattura”;
  • Tecnici professionisti. Da questi soggetti la Banca acquisirà i crediti d’imposta relativi agli interventi dei quali ha in corso l’acquisto totale.

La detrazione fiscale può essere usufruita nei 5 anni successivi all’anno di fine lavori per una quota annua di un quinto, nel limite della capienza fiscale di chi ne trae beneficio. È possibile usufruire della detrazione fiscale alla data di fine lavori o presentando un massimo di due stati avanzamento lavori per ogni intervento, nella misura di almeno in 30% dell’intervento complessivo per il primo SAL e del 60% dell’intervento complessivo per il secondo SAL.

CONDIZIONI DI ACQUISTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Superbonus 110% detraibile in 5 anni:

  • acquistiamo ai soci (sia privati che non) al 91,82% del valore nominale (101 su 110)
  • acquistiamo ai privati al 90,91% del valore nominale (100 su 110)
  • acquistiamo alle imprese al 90,91% del valore nominale (100 su 110)

Detrazioni diverse da Superbonus detraibili in 10 anni:

  • acquistiamo ai soci (sia privati che non) all’80% del valore nominale
  • acquistiamo ai non soci (sia privati che non) al 78% del valore nominale

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