Sospensione rate mutui
Il Decreto Sostegni bis ha introdotto alcune novità rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 178 (Legge di Bilancio), dal DL 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) e dal precedente DL 18 del 17 marzo 2020 in tema di sospensione dei pagamenti. Di seguito le misure suddivise per categorie:
Lavoratori Dipendenti, Lavoratori Autonomi, Liberi Professionisti, Artigiani e Commercianti
- Possibilità di richiedere, da parte dei Lavoratori Dipendenti, l’applicazione del fondo di solidarietà cosiddetto “Gasparrini” per ottenere moratorie di mutui ipotecari prima casa, con una delle seguenti motivazioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione (massimo periodo di sospensione 18 mesi);
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione (massimo periodo di sospensione 18 mesi);
- morte del mutuatario già intestatario o cointestatario del mutuo, riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (massimo periodo di sospensione 18 mesi);
- messa in cassa integrazione (o in altra forma di sostegno del reddito) per un periodo superiore a 30 giorni o, in alternativa, riduzione dell’orario di lavoro per il 20% del totale (In questo caso la durata massima della moratoria richiedibile varia secondo i seguenti parametri : 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi).
- Possibilità di richiedere per i Lavoratori Autonomi, Liberi Professionisti, Artigiani e Commercianti le sospensioni di cui al Fondo di Solidarietà cosiddetto “Gasparrini” con la seguente motivazione:
- aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
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- Possibilità di richiedere per i Lavoratori Dipendenti, Lavoratori Autonomi, Liberi Professionisti, Artigiani e Commercianti le sospensioni che non rientrano nel perimetro delle moratorie “Gasparrini” (ristrutturazione di immobile ipotecato, liquidità, acquisto immobili non adibito ad abitazione principale, acquisto immobile destinato ad abitazione principale ma non rientrante nel fondo “Gasparrini”, prestiti chirografari).
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Microimprese e PMI (micro-imprese, piccole e medie imprese e associazioni che esercitano attività economica)* che hanno in corso una sospensione ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche
- Proroga della sospensione delle rate in scadenza dall’1 luglio fino al 31 dicembre 2021 della sola quota capitale. Durante il periodo di sospensione verranno calcolati interessi al tasso contrattuale.
- Possibilità di inviare la richiesta per usufruire della proroga della sospensione entro il 15 giugno 2021.
* Meno di 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 Milioni di euro o totale bilancio < 43 Milioni di euro.
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Per tutte le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e consultabili nella sezione Trasparenza del sito.
Per prendere appuntamento e per inoltrare richieste contatta la tua Filiale (https://www.bplajatico.it/la-banca/rete-territoriale/).