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Reclami

Gentile Cliente,

per la nostra Banca è fondamentale mantenere la Sua fiducia ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno a fornire dei servizi di qualità. Sappiamo però che a volte possono verificarsi degli inconvenienti.
Vogliamo quindi ricordarLe che la nostra Banca è a Sua disposizione per fornire chiarimenti e per concordare direttamente con Lei una soluzione ad eventuali problemi

Se non fosse soddisfatto, potrà contestare l’operato della Banca, rivolgendosi per iscritto all’Ufficio Reclami della Banca, Via Guelfo Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI), pec: reclami.bplajatico@legalmail.it, posta elettronica: ufficio.reclami@bplajatico.it, utilizzando l’apposito modulo (scaricabile da qui).

Oltre ai suoi dati anagrafici, La preghiamo di precisare ogni altro dettaglio riguardante quanto accaduto nonché di allegare la copia della documentazione che ritiene più utile, indicando sinteticamente le Sue osservazioni ed avendo cura di apporre la Sua firma.

Esamineremo al più presto con la dovuta attenzione la Sua segnalazione e avremo cura di fornirLe una risposta entro:

  • 60 giorni per contestazioni relative a operazioni e servizi bancari (es. conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.) e in materia di “bonifici transfrontalieri”;
  • 60 giorni se il reclamo riguarda un prodotto/servizio di investimento (es. strumenti finanziari);
  • • 15 giorni se il reclamo verte in materia di servizi di pagamento (in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, Le invierà una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative);
  • 45 giorni per reclami aventi ad oggetto prodotti assicurativi.

Se la risposta fornita non fosse in tutto o in parte soddisfacente o se il suo reclamo non venisse accolto, La informiamo che potrà rivolgersi:

  • per contestazioni relative a prodotti e servizi bancari all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
  • per contestazioni relative a strumenti finanziari o servizi di investimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
  • per contestazioni relative a servizi di intermediazione assicurativa all’IVASS.

Per sapere come rivolgersi all’ABF, all’ACF o all’IVASS e i relativi ambiti di competenza, può consultare i relativi siti (www.arbitrobancariofinanziario.it, www.acf.consob.it, www.ivass.it), chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla nostra Banca.

Per assolvere all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, può inoltre adire ad uno dei seguenti organismi:

  • all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR;
  • ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

La decisione del soggetto presso il quale viene esperito il tentativo di conciliazione non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere successivamente all’autorità giudiziaria ordinaria.

Grazie per la collaborazione.

1884 anno di fondazione

139 anni

18 filiali

7.000 soci

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